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D. 17/05/1977 n. 77/388/CEECAPO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 28 1. Le disposizioni, eventualmente entrate in vigore negli Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini dell’articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967, cessano di essere applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva. 2. Le aliquote ridotte e le esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, esistenti al 31 dicembre 1975 e conformi ai criteri di cui all’ultimo trattino dell’articolo 17 della direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967, possono essere mantenute sino ad una data che sarà adottata all’unanimità dal Consiglio su proposta della Commissione, ma che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all’importazione e degli sgravi all’esportazione per gli scambi tra gli Stati membri. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare la dichiarazione da parte dei soggetti passivi dei dati necessari alla determinazione delle risorse proprie relative al tali operazioni esentate. Ogni cinque anni il Consiglio procede, sulla base di una relazione della Commissione, ad un riesame dalle aliquote ridotte e delle esenzioni sopra indicate, e se del caso adotta all’unanimità, su proposta della Commissione, le misure necessarie per garantirne la soppressione progressiva. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono: a) continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 15, elencate nell’allegato E; b) continuare ad esentare le operazioni elencate nell’allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato; c) riconoscere ai soggetti passivi la facoltà di optare per l’imposizione delle operazioni esenti alle condizioni stabilite nell’allegato G; d) continuare ad applicare disposizioni che derogano al principio della deduzione immediata all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma; e) continuare ad applicare le disposizioni che derogano all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c ), all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 11 A, paragrafo c ); f) prevedere che per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da parte di un soggetto passivo non avente diritto alla deduzione all’atto dell’acquisto, la base imponibile sia costituit dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto; g) in deroga alle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 26, paragrafo 3, continuare ad esentare, senza diritto a deduzione delle imposte pagate a monte, le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all’articolo 26, paragrafo 3. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore. 4. Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1978. Al più tardi se mesi prima delle fine di questo periodo, e successivamente, se necessario, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procederà al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3, e deciderà all’unanimità su proposta della Commissione sull’eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe . 5. In regime definitivo i trasporti di persone saranno tassati nel paese di partenza per il tragitto compiuto all’interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà all’unanimità su proposta della Commissione. CAPO XVII COMITATO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Articolo 29 1. È istituito un comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato « comitato ». 2. Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione. 3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 4. Oltre ai punti oggetto della consultazione ai sensi della presente direttiva, il comitato prende in esame i problemi solevati dal presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto. CAPO XVIII DISPOSIZIONI VARIE Articolo 30 - Accordi internazionali Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un’organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva. Lo Stato che desidera concludere tale accordo ne investe la Commissione e fornisce tutti i dati utili alla valutazione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro il termine di un mese. La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se, entro due mesi dall’informazione di cui al comma precedente, il caso non è stato esaminato dal Consiglio. Articolo 31 - Unità di conto 1. L’unità di conto utilizzata nella presente direttiva è l’unità di conto europea «UCE» definita con decisione 72/250/CEE (10). 2. Nella conversione di tale unità di conto nella moneta nazionale, gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare, in più o in meno, fino ad un massimo del 10 %, gli importi risultanti da tale conversione. Articolo 32 - Beni d’occasione Su proposta della Commissione, il consiglio adotterà all’unanimità entro il 31 dicembre 1977 un regime comunitario di imposizione applicabile nel settore dei beni d’occasione e degli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. Fino all’applicazione di questo regime comunitario, gli Stati membri che all’entrata in vigore della presente direttiva applicano un regime particolare nel settore di cui sopra possono mantenere tale regime. Articolo 33 Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietato ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari. CAPO XIX DISPOSIZIONI FINALI Articolo 34 Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio, per la prima volta il 1° gennaio 1982 e successivamente ogni due anni, una relazione sul funzionamento del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto negli Stati membri. Tale relazione è tramessa dal Consiglio al Parlamento europeo. Articolo 35 Nell’interesse del mercato comune, il Consiglio adotta all’unanimità, a tempo debito, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, le direttive idonee al fine di completare il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le misure prese dagli Stati membri in deroga al sistema stesso, per raggiungere una convergenza dei regimi nazionali di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di preparare l’attuazione dell’obiettivo di cui all’articolo 4 dell a prima direttiva del consiglio dell’11 aprile 1967. Articolo 36 L’articolo 2, quarto comma, e l’articolo 5 della prima direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967 sono abrogati. Articolo 37 La seconda direttiva del Consiglio, 67/228/CEE, cessa di avere efferto, in ogni Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva. Articolo 38 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN |
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